Art. 1.

      1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è inserito il i seguente:

      «1-bis. Sulle strade extraurbane, ai Corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142 attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero attraverso l'utilizzazione dei dispositivi di controllo a distanza delle violazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».